Prime indicazioni in merito all'esame di stato conclusivo del primo ciclo di istruzione A.S. 2020-2021

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da Maria d'Elia

del venerdì, 16 aprile 2021

Si forniscono le prime indicazioni in merito allo svolgimento dell'esame di stato conclusivo del primo ciclo di istruzione, A.S. 2020-2021

SCADENZE

L’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione si svolge nel periodo compreso tra il termine delle lezioni e il 30 giugno 2021, salvo diversa disposizione connessa all’andamento della situazione epidemiologica. (Art.1)

Il Consiglio di classe assegna l’elaborato all’alunno entro il 7 maggio 2021 (art. 3 c.1). La comunicazione è effettuata dal consiglio di classe, tramite docente coordinatore di classe, anche digitalmente attraverso email istituzionale.

L’elaborato è trasmesso dagli alunni al consiglio di classe entro il 7 giugno 2021 (art. 3 c.1). La La trasmissione è effettuata preferibilmente in formato digitale; in alcuni casi, anche in considerazione delle caratteristiche dell'elaborato, è possibile concordare, tra famiglia e consiglio di classe un invio differente. La trasmissione in formato digitale è effettuata esclusivamente tramite utilizzo dell’email istituzionale del personale docente. 

Lo scrutinio finale va effettuato subito dopo il termine delle lezioni

Gli esami vanno conclusi entro il 30 giugno 2021

PREQUISITI PER L’AMMISSIONE ALL’ESAME

  1. a) Aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, definito dall’ordinamento della scuola secondaria di primo grado, fatte salve le eventuali motivate deroghe deliberate dal collegio dei docenti, anche con riferimento alle specifiche situazioni dovute all’emergenza epidemiologica;

  2. b) non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all’esame di Stato prevista dall’articolo 4, commi 6 e 9bis, del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249; (art.2 comma 1)

 NON AMMISSIONE

Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, il consiglio di classe può deliberare, con adeguata motivazione, la non ammissione all’esame conclusivo del primo ciclo. (art.2 c.3)

VOTO DI AMMISSIONE

Il voto di ammissione all’esame conclusivo del primo ciclo è espresso dal consiglio di classe in decimi, considerando il percorso scolastico compiuto dall’alunna o dall’alunno (OM 52/2021 art. 2 cc. 2, 3; DLgs 62/17 art. 6 c. 5)

 SCELTA DELL’ELABORATO

Il Consiglio di classe condivide con ogni alunno la scelta della tematica, seguendo e supportando gli allievi nella stesura. La tematica è individuata per ciascun alunno tenendo conto delle caratteristiche personali e dei livelli di competenza consentendo l’impiego di conoscenze, abilità e competenze acquisite sia nell’ambito del percorso di studi, sia in contesti di vita personale, in una logica di integrazione tra gli apprendimenti.

L’elaborato consiste in un prodotto originale, coerente con la tematica assegnata dal consiglio di classe, e può essere realizzato sotto forma di testo scritto, presentazione anche multimediale, mappa o insieme di mappe, filmato, produzione artistica o tecnicopratica o strumentale per gli alunni frequentanti i percorsi a indirizzo musicale, e coinvolgere una o più discipline tra quelle previste dal piano di studi.

 TRASMISSIONE DELL’ELABORATO

L’elaborato è trasmesso dagli alunni al consiglio di classe entro il 7 giugno 2021. La trasmissione è effettuata preferibilmente in formato digitale; sulla base di specifica motivazione, anche in considerazione delle caratteristiche dell'elaborato, è possibile concordare, tra famiglia e consiglio di classe un invio differente. La trasmissione in formato digitale è effettuata esclusivamente tramite utilizzo dell’email istituzionale del personale docente.

 SVOLGIMENTO DELL’ESAME

L’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione consta di una prova orale, sostitutiva delle prove di cui all’articolo 8, c.4 e c.5 del D.lgs. 62/2017, e prevede la realizzazione e la presentazione, da parte degli alunni, dell’elaborato. L’esame, orale, si terrà in presenza  e prevede la realizzazione e la  presentazione, da parte degli alunni, dell’elaborato consegnato entro il 7 giugno 2021.

  1. L’esame tiene a riferimento il profilo finale dello studente secondo le Indicazioni nazionali per il curricolo, con particolare attenzione alla capacità di argomentazione, di risoluzione di problemi, di pensiero critico e riflessivo, nonché sul livello di padronanza delle competenze di educazione civica. B. Nel corso della prova orale, è comunque accertato il livello di padronanza degli obiettivi e dei traguardi di competenza:

    1. della lingua italiana o della lingua nella quale si svolge l’insegnamento;

    2. delle competenze logico matematiche;

    3. delle competenze nelle lingue straniere.

 ESAME IN VIDEOCONFERENZA

L’esame in videoconferenza è previsto nei seguenti casi:

  • I candidati degenti in luoghi di cura od ospedali, o comunque impossibilitati a lasciare il proprio domicilio nel periodo dell’esame (richiesta motivata al dirigente corredata da documentazione)

  • esami di Stato delle sezioni carcerarie, qualora risulti impossibile svolgere l’esame in presenza nel caso in cui le condizioni epidemiologiche e le disposizioni delle autorità competenti lo richiedano;

  • se manca la possibilità di attuare le misure di sicurezza nella scuola

  • possibilità di uno o più commissari a partecipare all’esame in videoconferenza se impossibilitati a partecipare in presenza. (art.9)

 ALUNNI CON DISABILITÀ- DSA- BES

Sia l’assegnazione dell’elaborato, la prova orale e la valutazione finale Per gli alunni con disabilità ci riferisce ai relativi PEI; per gli alunni con DSA ci si riferisce ai relativi PDP; per gli alunni con BES ci si riferisce a quanto per loro previsto per le prove di valutazioni orali in corso d’anno. (OM 52/2021 art. 7, 8, 9)

 VALUTAZIONE FINALE

La commissione d’esame definisce i criteri di valutazione della prova d’esame tenendo a riferimento quanto indicato ai punti A. e B dello svolgimento dell’esame. Votazione minima richiesta per il superamento dell’esame: sei.

La commissione delibera, su proposta della sottocommissione, la valutazione finale espressa con votazione in decimi, derivante dalla media, arrotondata all’unità superiore per frazioni pari o superiori a 0,5, tra il voto di ammissione e la valutazione dell’esame.

La valutazione finale espressa con la votazione di dieci decimi può essere accompagnata dalla lode, con deliberazione all’unanimità della commissione, in relazione alle valutazioni conseguite nel percorso scolastico del triennio e agli esiti della prova d’esame. La Commissione d’esame può approvare dei criteri relativi all’attribuzione della Lode anche acquisendoli da analoghe deliberazioni del Collegio dei docenti (art. 4)

CRITERI E MODALITÀ DI VALUTAZIONE

Criteri e modalità di valutazione saranno resi pubblici dopo deliberazione del collegio dei docenti.

 PROVE INVALSI

E’ prevista la partecipazione se le condizioni epidemiologiche lo consentono ma non rappresentano requisito d’accesso.

 CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE

La certificazione delle competenze è redatta durante lo scrutinio finale dal consiglio di classe ed è rilasciata agli alunni che superano l’esame di Stato, ad eccezione degli alunni privatisti per i quali detta certificazione non è prevista.

PRIVATISTI

Per i privatisti le procedure sono indicate all’art. 5 della OM 52/2021, le modalità sono le stesse dei candidati interni l’elaborato è assegnato tenendo a riferimento il progetto didattico-educativo presentato dall’alunno che lo consegna , in modalità telematica o in altra idonea modalità concordata.

 PUBBLICAZIONE DEGLI ESITI

L’esito dell’esame, con l’indicazione del punteggio finale conseguito, inclusa la menzione della lode qualora attribuita dalla commissione, è pubblicato al termine delle operazioni  tramite affissione di tabelloni presso l’istituzione scolastica sede della sottocommissione, nonché, distintamente per ogni classe, solo e unicamente nell’area documaentale riservata del registro elettronico, cui accedono gli studenti della classe di riferimento, con la sola indicazione della dicitura “Non diplomato” nel caso di mancato superamento dell’esame stesso.  Nel diploma finale rilasciato al termine degli esami del primo ciclo e nelle tabelle affisse all’albo di istituto non viene fatta menzione delle eventuali modalità di svolgimento dell’esame per gli alunni con disabilità e con disturbi specifici dell’apprendimento.( art.4)

 

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